Visto l’art. 24 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Visto il provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 4 novembre 2020 in attuazione dell’art. 24 comma 1 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Visto il provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 9 novembre 2020 in attuazione dell’art. 24 comma 4 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Visto il provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 11 maggio 2020 in attuazione dell’art. 83 comma 12 quater D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
Sentito il Magrif della Procura della Repubblica e l’Ordine degli Avvocati di Varese;
il deposito di atti e istanze deve avvenire con le seguenti modalità:
-
il deposito da parte dei difensori di memorie, documenti, richieste e istanze ai sensi dell’art. 415 bis comma 3 del codice di procedura penale, comprese eventuali nomine di difensori successive alla notifica dell’avviso di conclusione indagini, deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Deposito Atti Penali (raggiungibile dal sito del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia http://pst.giustizia.it).
Il deposito si intende effettuato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema, come indicato dall’art. 6 del provvedimento Dgsia 11 maggio 2020.
Si precisa che nomine o istanze diverse da quelle indicate al comma 3 dell’art. 415 bis c.p.p. e successive al termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione indagini o comunque all’esercizio dell’azione penale non possono essere validamente inoltrate e non saranno in ogni caso prese in considerazione.
- il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, istanze comunque denominate diverse da quelle indicate nel punto 1, in particolare:
- querele, denunce
- nomine di fiducia, rinunce, revoche
- elezione di domicilio, procura speciale
- richieste interrogatorio
- istanze dissequestro
- richieste di patteggiamento
- opposizioni all’archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p.;
- notifica al pubblico ministero della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell’art. 458 comma 1 c.p.p.
- memorie
- negoziazioni assistite
Per entrambe le tipologie di deposito valgono i seguenti requisiti:
- deve essere sempre specificato numero del procedimento e nome del P.M. titolare (ad eccezione dei casi in cui non penda alcun fascicolo come nel caso di querela), per agevolare lo smistamento dell’atto all’Ufficio competente
- l’atto deve essere in formato pdf
- l’atto deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, senza abbreviazioni, senza scansione di immagini
- l’atto deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (sono ammesse esclusivamente le tipologie di firma PAdES e CAdES, individuate dall’art. 2 del provvedimento Dgsia 11 maggio 2020 n. 5477)
- i documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico devono essere in formato pdf. e le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi
- è prevista per ciascun deposito di atti e relativi allegati una dimensione massima pari a 30 Megabyte
Il deposito con le modalità sopra descritte ha valore legale. Gli atti inoltrati senza il rispetto delle modalità sopra indicate non verranno letti dal sistema. In ogni caso, non avranno valore legale e saranno rifiutati. Ogni precedente diversa disposizione sulle modalità di deposito degli atti per via telematica è revocata.