Dove siamo
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese si trova in p.zza Cacciatori delle Alpi, 4 
Palazzo di Giustizia
Codici IPA
Ai sensi del DM. 03/04/2013 n. 55, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si rendono noti i codici IPA assegnati a questa Procura della Repubblica:
  • STG88J: da utilizzare per le fatture relative a spese di giustizia
  • B9DALF: da utilizzare per le fatture relative alle spese di funzionamento intestate alla Procura della Repubblica di VARESE

Tribunale di Varese
Corte Appello di Milano
Ministero della Giustizia
La denuncia (art. 333 c.p.p.) è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Il cittadino non ha l’obbligo giuridico di sporgere denuncia. Tuttavia, la denuncia è obbligatoria in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio se si viene a conoscenza di reati contro lo Stato, come attentati, stragi, terrorismo, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione o della detenzione di esplosivi, o quando si riceve in buona fede denaro falso o si acquistano oggetti di dubbia origine o in caso di furto o smarrimento di un’arma). 
L’esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria  una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere  rilievo penale. 
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino, che consente di perseguire gli autori dei reati. 
È importante però sottolineare che la denuncia deve sempre indicare elementi di fatto concreti o supposizioni e sospetti ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza e che il denunciante non esponga come vere proprie illazioni o congetture. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l’Autorità competente. Ma, nell'interesse anzitutto della giustizia, è necessario che si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, mentre la prospettazione consapevole di reati inesistenti, o di circostanze non veritiere a carico di persone determinate, può determinare una responsabilità, anche penale, dell’autore.
La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti e può essere presentata alla polizia giudiziaria:
  • Commissariato della Polizia di Stato 
  • Stazione Carabinieri 
  • Comando della Guardia di Finanza  
  • Comando della Polizia Municipale
Può essere presentata personalmente o tramite un avvocato, sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta.
Può essere depositata anche in Procura, Ufficio Ricezione Atti, previa identificazione.
Delle denunce e degli esposti anonimi non può essere fatto alcun uso.
Si rammenta che, allo stato attuale della legislazione, le denunce, le istanze, gli esposti e le comunicazioni in genere dirette alla Procura della Repubblica  non possono essere ritenute ricevibili se trasmesse via e-mail, non garantendo tale strumento di comunicazione la piena, immediata e certa identificazione della fonte di provenienza.

Per procedere in ordine ad alcuni tipi di reato che attengono alla sfera strettamente personale dell’offeso (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, violenza sessuale, truffa, appropriazione indebita e altro), la decisione sull'instaurazione di un procedimento penale è rimessa alla stessa parte lesa. Senza querela di parte, il procedimento non può essere iniziato per mancanza di una condizione di procedibilità.
La querela (art. 336 c.p.p.) è dunque un atto facoltativo, attraverso il quale la persona offesa, o altro avente diritto (ad esempio il genitore del minore di quattordici anni), manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal fatto o dal giorno in cui l’offeso ne ha avuto notizia. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta la decadenza dal diritto di proporre querela.
La legge prevede la possibilità che la persona offesa sottoscriva una espressa rinuncia alla facoltà di presentare la querela. Inoltre, una volta presentata (e salvo che in alcune ipotesi  eccezionali), la querela può essere oggetto di  revoca con la conseguenza che, se il querelato accetta, viene posto termine al procedimento penale che nel frattempo si è instaurato. È quel che spesso avviene, lecitamente, quando la vittima del reato e l’accusato si accordano su forme di risarcimento, ma la decisione è sempre e comunque rimessa alla libera volontà della persona offesa. Si parla tecnicamente di  rimessione della querela: il querelante formula una dichiarazione con la quale, appunto,  revoca la propria richiesta di punizione nei confronti del querelato. 
Per i reati di violenza sessuale è prevista una disciplina particolare della querela. Anzitutto la stessa non è necessaria per alcuni di tali reati, che dunque vanno perseguiti d’ufficio, indipendentemente dalla volontà della vittima (come nell'ipotesi di violenza e atti sessuali con minorenni). In secondo luogo, il termine per presentare querela non è di tre mesi ma di sei mesi. Infine la querela, una volta proposta, è irrevocabile.
La querela deve contenere l’esposizione dei fatti e la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole. 
Può essere presentata alla polizia giudiziaria:
  • Commissariato della Polizia di Stato
  • Stazione Carabinieri
  • Comando della Guardia di Finanza
  • Comando della Polizia Municipale
Può essere presentata personalmente o tramite un avvocato, sia in forma orale sia in forma scritta. Se presentata in forma orale, dovrà essere documentata in un processo verbale dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Se presentata in forma scritta, dovrà essere sottoscritta.
Può essere depositata anche in Procura, Ufficio Ricezione Atti, previa identificazione.
Può essere anche spedita per posta in piego raccomandato, con sottoscrizione autenticata.
La remissione di querela deve essere presentata alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero. Successivamente alla fissazione della data dell’udienza dibattimentale, dovrà essere presentata alla polizia giudiziaria o al giudice che procede.
 

Codici IPA
Ai sensi del DM. 03/04/2013 n. 55, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si rendono noti i codici IPA assegnati a questa Procura della Repubblica:
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  • B9DALF: da utilizzare per le fatture relative alle spese di funzionamento intestate alla Procura della Repubblica di VARESE