INFORMAZIONI GENERALI |
La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi. Il cittadino può essere richiesto di rendere dichiarazioni su circostanze delle quali è venuto a conoscenza sia dal giudice, sia (nella fase delle indagini preliminari) dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Sono atti diversi, dal punto di vista tecnico, ma non cambia per l’interessato il dovere di presentarsi a rendere le proprie dichiarazioni e di riferire la verità, senza reticenze. Alcuni soggetti, pur avendo l’obbligo di comparire, possono astenersi dal testimoniare:
Per quanto riguarda la testimonianza vera e propria, cioè l’esame condotto dal giudice nell’ambito di un incidente probatorio o nel processo, il testimone deve recarsi per tempo nei pressi dell'aula ove, all'orario indicato nell'atto di citazione, o comunque nel più breve tempo possibile, sarà sentito come teste: previa dichiarazione di impegno a dire la verità e dopo aver declinato le sue generalità, sarà sentito dal Giudice sulla sua conoscenza di circostanze di fatto che possono essere utili ai fini di causa. È importante ribadire che:
Le persone straniere possono chiedere di essere assistite da un interprete. La mancata comparizione di un testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudica l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo. |
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COSA FARE IN CASO DI IMPEDIMENTO |
Se, per gravi e giustificati motivi, il testimone fosse impossibilitato a comparire in Tribunale nel giorno fissato per la sua audizione, è tenuto ad avvisare tempestivamente, con una comunicazione scritta (lettera, telegramma o fax), l’Autorità Giudiziaria che lo ha citato, rappresentando e documentando le ragioni dell’impedimento, che saranno valutate dal giudice. Nel caso di citazione inviata dal pubblico ministero, la comunicazione del legittimo impedimento a comparire, con la relativa documentazione, dovrà essere tempestivamente trasmessa in Procura (fax 0332.236331). |
COSA FARE SE VI SONO IMPEGNI DI LAVORO |
I testimoni in una causa penale, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l’assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di citazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste. Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, dopo aver reso la testimonianza, il teste potrà richiedere al segretario d’udienza una certificazione dell’avvenuta comparizione da produrre al datore di lavoro.
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QUALI INDENNITA' SPETTANO |
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato:
L’art. 71 del T.U.S.P. prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. |
Informazioni per i testimoni
Codici IPA
Ai sensi del DM. 03/04/2013 n. 55, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, si rendono noti i codici IPA assegnati a questa Procura della Repubblica:
- STG88J: da utilizzare per le fatture relative a spese di giustizia
- B9DALF: da utilizzare per le fatture relative alle spese di funzionamento intestate alla Procura della Repubblica di VARESE