In relazione al deposito degli atti penali al Portale PDP da parte dei Difensori, atteso il tenore letterale del D.M. 18.7.2023 (che ha modificato il precedente D.M. 4 luglio 2023), sembra corretto dedurne che:
- a decorrere dal 18.7.2023 riprende vigore la regola stabilita dal Decreto Cartabia secondo la quale “… il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito nel portale del processo penale telematico…..”;
- i Difensori sono comunque abilitati a trasmettere tramite Portale PDP anche tutti gli altri atti non compresi in tale elenco;
- comunque, gli atti non compresi in tale elenco (quello di cui sopra, al primo alinea) possono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con eguale valore legale.
- tale regola sarà sostituita dall’obbligo della trasmissione di tutti gli atti dei Difensori tramite Portale PDP solo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;